Art. 57 ter
Regolamento

Art. 57 ter

67 / 101
In vigore dal 4 feb 1941
Per le vendite a partito privato di beni il cui valore di stima superi le L. 20.000 e fino al limite massimo di L. 100.000, i relativi contratti sono stipulati presso l'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, se il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, e sono approvati dall'intendente di finanza. Se il prezzo di vendita supera le L. 50.000, i contratti sono stipulati presso l'Intendenza di finanza ed approvati dal Ministero. Con le medesime norme si provvede alla stipulazione ed alla approvazione: a) dei contratti di vendita, a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, e dei contratti di permuta con gli enti stessi, di beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le L. 250.000; b) dei contratti di permuta a trattativa privata, con privati, dei suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a L. 100.000. Nei decreti di approvazione dei contratti di cui al presente articolo debbono essere indicati le speciali circostanze di convenienza o di utilità generale che giustificano la vendita o la permuta a trattativa privata. Sui progetti dei contratti medesimi deve promuoversi il parere del Consiglio di Stato, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le L. 75.000.
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