Art. 57 bis
Regolamento

Art. 57 bis

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In vigore dal 4 feb 1941
I contratti a seguito di trattativa privata di cui al precedente articolo, sono stipulati presso l'Ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, e sono approvati dall'intendente di finanza. Nel caso si provveda alla vendita mediante licitazione privata, questa è tenuta presso il citato ufficio e per l'approvazione del relativo verbale di aggiudicazione si osservano le norme di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-57-bis