Art. 54
Regolamento

Art. 54

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In vigore dal 19 ago 1909
I frutti civili spettano al demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione e da quel giorno in poi al compratore. Si fa luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali. Il carico delle imposte e degli altri pesi è regolato in proporzione del godimento dei frutti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-54