Art. 53
Regolamento

Art. 53

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In vigore dal 19 ago 1909
Dal giorno della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni competenti al demanio, e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi, ma non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-53