Regolamento
Art. 51
48 / 101In vigore dal 19 ago 1909
Entro il termine di giorni dieci da quello nel quale gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione, il compratore deve versare all'Ufficio del registro o del demanio designato nel capitolato, il decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile.
In acconto del prezzo di aggiudicazione s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, e se questo fu eseguito in titoli di rendita sul Debito pubblico, dev'essere convertito, a spese dell'aggiudicatario, in denaro contante.
Trattandosi di vendita di beni dell'asse ecclesiastico l'aggiudicatario può sostituire ai titoli di rendita depositati, le obbligazioni ecclesiastiche giusta l' della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e pagare pure con le obbligazioni stesse la differenza a saldo del primo decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-51