Art. 50
Regolamento

Art. 50

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In vigore dal 19 ago 1909
Il processo verbale di aggiudicazione definitiva, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compravendita. L'intendente di finanza, intervenuta l'approvazione, ne dà notizia al competente ricevitore del registro o del demanio, il quale provvede a notificarla all' acquirente per gli effetti di cui all' della legge 24 dicembre 1908, n.783, e dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-50