Art. 5
Regolamento

Art. 5

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In vigore dal 19 ago 1909
I beni da alienarsi sono dall'Ufficio tecnico di finanza divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile con gli interessi economici, con le condizioni agrarie e le circostanze locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-5