Art. 47
Regolamento

Art. 47

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In vigore dal 19 ago 1909
I depositi fatti, agli effetti del precedente , dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono loro restituiti dalla Cassa i cui vennero eseguiti dietro ordine, a tergo delle rispettive ricevute, firmate dal presidente all'asta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-47