Art. 43
Regolamento

Art. 43

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In vigore dal 19 ago 1909
L'esito dell'incanto si fa constare mediante processo verbale che, a diligenza di chi lo presiede, è compilato dal funzionario che assiste con le funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-43