Art. 32
Regolamento

Art. 32

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In vigore dal 19 ago 1909
Il primo esperimento d'asta è tenuto col metodo della estinzione delle candele secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice di procedura civile, 2, 3 e 4 capoverso. Si accendono tre candele, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si hanno offerte, si accende la quarta e si prosegue ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte. Se l'incanto, aperto nel giorno ed ora indicati nell' avviso d'asta, non può compiersi nel giorno stesso, sarà continuato nel giorno immediatamente successivo non festivo, ove nell'avviso d'asta non sia altrimenti disposto. -------------- Art. 674 Cod. proc. civ., capoversi 2, 3 e 4. «La vendita segue a favore di chi abbia fatta l'offerta maggiore. Si ha per offerta maggiore quella, dopo la quale siansi accese ed estinto successivamente tre candele, senza maggiore offerta. Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-32