Regolamento
Art. 28
25 / 101In vigore dal 19 ago 1909
L'offerente per persona da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, deve dichiarare la persona per la quale ha agite, ed è sempre garante solidale della medesima.
La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalle persone dichiarate, all'atto della aggiudicazione, mediante la loro firma sul verbale d'incanto.
Ove la dichiarazione non venisse fatta nè accettata all'atto della aggiudicazione, deve farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate da notare.
L'obbligazione delle persone dichiarate per un medesimo lotto, e che hanno accettato, è solidale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-28