Art. 12
Regolamento

Art. 12

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In vigore dal 19 ago 1909
La vendita dei beni è fatta sotto l'osservanza del capitolato annesso al presente regolamento (allegato A), contenente le condizioni generali, oltre le speciali da stabilirsi per ciascun. lotto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-12