Art. 5
Allegato AParte II

Art. 5

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In vigore dal 19 ago 1909
Il compratore s' intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-5