Art. 23
Allegato AParte II

Art. 23

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In vigore dal 19 ago 1909
All'atto dell'aggiudicazione e nel verbale di incanto, il procuratore dovrà fare elezione di domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune, ove ha sede l'ufficio nel quale l'incanto è stato tenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-23