Art. 21
Allegato AParte II

Art. 21

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In vigore dal 19 ago 1909
Ritardandosi dall'aggiudicatario oltre dieci giorni l'adempimento degli obblighi, di cui è parola all' del presente capitolato, il demanio procederà, senza bisogno di verun diffidamento giudiziale, a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni ed a corrispondere al demanio in una sola rata, coi relativi interessi fino al giorno del pagamento, la differenza in meno fra il prezzo da lui dovuto e quello che si otterrà dal reincanto. Se si ottenesse un prezzo maggiore, la differenza in più andrà ad esclusivo beneficio del demanio. Contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo, si procederà colle norme della legge 24 dicembre 1903, n. 797.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-aa-21