Art. 8
RegolamentoTitolo I

Art. 8

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In vigore dal 11 ott 1912
Il rappresentante della classe magistrale nel Consiglio di amministrazione del convitto di Assisi ed in quello del collegio di Anagni sarà designato, rispettivamente, tra i maestri delle dette città dai Consigli provinciali scolastici di Perugia e di Roma. I rappresentanti dei comuni di Assisi e di Anagni saranno designati dai rispettivi Consigli comunali. I rappresentanti del personale interno dei due convitti saranno eletti dal personale stesso a maggioranza assoluta di voti. La votazione non è valida, se non interverranno almeno i due terzi dei componenti il personale. I membri del Consiglio di amministrazione non debbono, nè direttamente, nè indirettamente, aver parte in somministrazioni od appalti nell'interesse del rispettivo collegio; e non debbono altresì aver rapporti di parentela o di affinità col personale addetto al collegio medesimo.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-8