Art. 51
RegolamentoTitolo II

Art. 51

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In vigore dal 11 ott 1912
L'economo fa tutte le provviste, cosi generali del collegio, come particolari dei convittori, notando tutto negli appositi registri, a tenore del regolamento di contabilità dei convitti nazionali. Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente per il vitto; cura che le masserizie, gli arredi ed il casamento siano ben conservati; vigila sulle riparazioni. Propone, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione, il modo e il tempo migliori per gli appalti; le provviste e tutte le altre spese, studiando di procacciare in ogni atto vantaggio all'istituto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-51