Art. 49-bis
RegolamentoTitolo II

Art. 49-bis

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In vigore dal 11 ott 1912
Per tutti i pagamenti non contemplati nell' e riguardanti i bilanci dei due collegi, il rettore, su relazione motivata dell'economo, entro il giorno 5 di ciascun mese, richiede al presidente dell'istituto nazionale la somma che presume necessaria pel mese stesso. Il presidente richiede alla Direzione generale degli istituti di previdenza l'emissione di un corrispondente mandato di anticipazione a favore dell'economo. Questa somma, fino alla sua completa erogazione, sarà conservata in una cassa a tre chiavi, delle quali una sarà tenuta dall'economo, un'altra dal rettore, la terza da un membro delegato dal Consiglio d'amministrazione. I pagamenti non potranno essere eseguiti dall'economo se non coll'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, che la concederà solo dopo esaminati gli atti che ad essi si riferiscono. Eseguiti i pagamenti, l'economo ne dà conto entro il giorno 5 del mese successivo, indicando l'eventuale residuo, al presidente del Consiglio d'amministrazione; e questi trasmetterà il rendiconto dell'economo stesso al presidente dell'istituto nazionale. Il residuo di cui sopra, andrà in conto della somma a disposizione dell'ecomo di cui all'.
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