Art. 47-bis
RegolamentoTitolo II

Art. 47-bis

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In vigore dal 11 ott 1912
La somministrazione ai collegi dei generi alimentari appaltati, deve essere ordinata giornalmente col mezzo di buoni staccati da un registro a matrice e firmati dal rettore e dall'economo. Alla fine di ogni mese il rettore presenta i conti dei fornitori corredati dei buoni di ordinazione al Consiglio di amministrazione, il quale li rivede e, accertatane la regolarità, ne ordina all'economo il pagamento.
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