Art. 47
RegolamentoTitolo II

Art. 47

50 / 124
In vigore dal 30 set 1909
Gli economi dei collegi di Assisi e di Anagni presteranno una cauzione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto. La cauzione sarà versata alla Cassa depositi e prestiti. Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzione sono a carico dell'economo o di chi per esso presti o abbia prestata la cauzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-47