Art. 25
RegolamentoTitolo II

Art. 25

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In vigore dal 30 set 1909
Ove entro il termine indicato all'articolo precedente non sia eseguito il versamento dell'importo della giornata di stipendio, l'esattore, dietro ordine speciale dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale, o, in difetto di questa, dalla prima rata degli altri proventi comunali la cui riscossione sia affidata all'esattore. Ove questi non abbia fondi in cassa, anticiperà le somme necessarie, percependo a carico del Comune l'interesse del 5 per cento dalla data dell'anticipazione. In caso di inadempienza o di ritardo nel versamento, si applicheranno le disposizioni dell' della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e contro l'esattore si potrà procedere all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanze. Quando una esattoria comunale sia sprovvista di titolare, sarà applicato a carico del Comune l'interesse nella misura del 5 per cento a decorrere dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento. L'importo delle multe e degli interessi di mora andranno a beneficio dell'Istituto e non sarà effettuato l'invio con separato vaglia del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-25