Regolamento›Titolo II
Art. 24
27 / 124In vigore dal 11 ott 1912
L'importo della giornata di stipendio sarà versato dai Comuni entro il mese di maggio di ciascun anno alla sezione di Regia tesoreria della rispettiva Provincia, la quale, in corrispondenza, rilascerà all'esattore apposita quietanza, staccata dal bollettario speciale, ed invierà in pari tempo alla Direzione generale degli istituti di previdenza un separato vaglia del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-24