Art. 17
RegolamentoTitolo I

Art. 17

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In vigore dal 11 ott 1912
La competenza dei Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni è ristretta all'esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione, entro i limiti del bilancio di ciascun collegio, approvato dal Consiglio direttivo dell'istituto. Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione devono essere comunicate, entro otto giorni, al Consiglio direttivo dell'Istituto in copia duplice o triplice, secondochè basti l'approvazione del Consiglio direttivo o sia necessaria anche quella del Ministero. Quando si tratti di provvedimenti urgenti, le deliberazioni sono immediatamente esecutive; e i presidenti dei Consigli di amministrazione ne faranno relazione motivata al Consiglio direttivo.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-17