Art. 15-bis
RegolamentoTitolo I

Art. 15-bis

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In vigore dal 11 ott 1912
La pianta organica del personale addetto all'Istituto nazionale è stabilita in conformità della tabella annessa al presente regolamento. Alle spese per gli stipendi degli impiegati e a quelle d'ufficio dell'Istituto nazionale si farà fronte con gli interessi che si ricaveranno dalle somme di pertinenza dell'istituto versate alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli istituti di previdenza, che gestisce il fondo unico.
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