Art. 13
RegolamentoTitolo I

Art. 13

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In vigore dal 30 set 1909
Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto sono comunicate al Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni. Sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, prima di diventare esecutive, oltre le deliberazioni espressamente menzionate dalla legge e dal presente regolamento, quelle portanti trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, e quindi gli acquisti e le vendite di beni stabili o di titoli di rendita, la costituzione di servitù passive, le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi e passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegni o ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri, le spese straordinarie di manutenzione, quando superino le L. 5000 e tutte le spese straordinarie, quando superino le L. 10,000. Le deliberazioni dell'Istituto, che non fossero conformi alle leggi ed ai regolamenti, saranno annullate con decreto del ministro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione fatta al Ministero. S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini, di cui agli della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.
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