Regolamento›Titolo VI
Art. 105
114 / 124In vigore dal 30 set 1909
I soci residenti nello stesso Comune, se sono almeno in numero di dieci, possono costituirsi in Comitato locale di vigilanza e di protezione degli orfani dei maestri. I Comitati locali possono eleggere un presidente e una Commissione direttiva, e sono retti con le stesse norme in vigore per gli organi del patronato in quanto queste sono applicabili, e nei soli rapporti col Consiglio direttivo del patronato provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-105