Art. 104
RegolamentoTitolo VI

Art. 104

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In vigore dal 30 set 1909
Il presidente rappresenta il patronato nei rapporti con l'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, con le autorità costituite, coi soci, coi privati. Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, di riscossione, i conti e i documenti giustificativi dei mandati; cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; vigila il regolare andamento del patronato. Il presidente trasmette all'Istituto nazionale per la educazione degli orfani il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati; in fine di ogni anno scolastico manda la relazione sull'opera compiuta dal patronato.
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