Art. 102
RegolamentoTitolo VI

Art. 102

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In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio deve rendere esecutive le deliberazioni e le istruzioni dell'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, ed ha particolarmente l'incarico di: a) dare informazioni e notizie relative alle domande presentate per ottenere posti, borse, sussidi; b) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore e curando che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. c) farsi intermediario nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani compiono la loro istruzione; d) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi. Il Consiglio assume le informazioni e le notizie direttamente o a mezzo delle autorità politiche e scolastiche, dei soci, dei direttori dei maestri elementari. Per l'esercizio di determinato incombenze, il Consiglio può delegare i suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ai soci e, ove il bisogno lo imponga, a persone non iscritte al patronato.
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