Art. 94
RegolamentoTitolo IX

Art. 94

94 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla Commissione superiore metrica e da un delegato del Ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-94