Art. 86
RegolamentoTitolo VII

Art. 86

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In vigore dal 1 gen 1910
È autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimessi per essere riparati. Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: «Provvisorio», e devono essere verificati ogni biennio. Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi. Il collocamento a posto e la rimozione dai misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-86