Art. 77
RegolamentoTitolo VI

Art. 77

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In vigore dal 1 gen 1910
L'utente che non può eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare nel termine prescritto dal verificatore, deve chiedergliene proroga.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-77