Art. 52
RegolamentoTitolo V

Art. 52

52 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca deformarli, dandone prova all'ufficio metrico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-52