Regolamento›Titolo V
Art. 44
44 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificazione detta verificazione prima.
In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.
La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificazione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
Nel presentare gli strumenti metrici alla verificazione prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.
Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato oppone la firma alla distinta completata dal verificatore.
In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.
Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.
Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-44