Art. 21
RegolamentoTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 1 gen 1910
Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-21