Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1910
Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto è inscritto in apposito inventario compilato in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-18