Art. 163
RegolamentoTitolo XIV

Art. 163

165 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Le cancellerie dei tribunali e delle preture devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori dei gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione, o di non farsi luogo a procedere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-163