Regolamento›Titolo XIV
Art. 161
163 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Gli oggetti che, a termini della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti all'ufficio metrico con apposito elenco in tre originali.
Il capo d'ufficio, dopo di aver vidimati questi elenchi, ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria mittente, ne manda un altro alla prefettura o sottoprefettura e conserva il terzo nei propri archivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-161