Regolamento›Titolo XIV
Art. 160
162 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo del sindaco, invita il proprietario degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza, diffidandolo che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati sono venduti a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, e che la somma ricavata viene devoluta all'erario.
Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dell'ammenda all'agente demaniale.
Il contravventore ammesso al beneficio della condanna condizionale ai sensi dell' della legge 26 giugno 1904, n. 267, può ottenere la restituzione degli strumenti metrici sequestrati, durante il termine stabilito per la sospensione della sentenza, quando l'ammenda concretamente applicata non sia maggiore di L. 50.
Nell'ipotesi, invece, in cui siano state inflitte ammende superiori alla somma predetta si devono esaminare i singoli casi e vedere, in relazione alla moralità ed allo stato economico del contravventore, quali garanzie siano da richiedersi per assicurare il ricupero delle ammende stesse, qualora si verifichi la decadenza del beneficio della sospensione della condanna.
In nessun caso può farsi luogo alla restituzione degli strumenti sequestrati se il proprietario di essi non abbia comprovato l'integrale pagamento delle spese del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-160