Art. 155
RegolamentoTitolo XIV

Art. 155

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In vigore dal 1 gen 1910
Il prefetto o sottoprefetto, per mezzo del sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore, nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione, deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato. Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni dà avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perenta l'azione penale. Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale. Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, affinché sia ripresa l'azione penale.
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