Art. 153
RegolamentoTitolo XIV

Art. 153

155 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Il pretore, ricevuta la domanda, di cui nell'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al prefetto o sottoprefetto, perché decida, sentito il parere del verificatore. Se il pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-153