Art. 150
RegolamentoTitolo XIV

Art. 150

152 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
L'ufficiale metrico che accerta uno dei reati previsti dagli della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), deve stendere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, le prove o gli indizi a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte; deve porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente autorità giudiziaria. Il verbale dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se queste si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, copia del quale è inviata al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-150