Regolamento›Titolo XIII
Art. 141
143 / 166In vigore dal 1 gen 1910
I prefetti ed i sottoprefetti provvedono perché gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano o facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-141