Art. 139
RegolamentoTitolo XII

Art. 139

139 / 166
In vigore dal 25 nov 1973
In compenso di ogni spesa necessaria ad effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall' del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), saranno corrisposte, agli ufficiali metrici, esclusivamente, le seguenti indennità speciali: a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun Ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'Ufficio metrico permanente, quante volte occorra: 1° una quota fissa di L. 15; 2° un'indennità per ogni chilometro di percorso di L. 2,50 se effettuato su strade carreggiabili e di L. 5 se su strade mulattiere; Per i trasporti o parti di essi da effettuarsi sulle ferrovie o strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il percorso superi i dieci chilometri, o per via di mare, competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I percorsi effettuati e la natura delle strade risulteranno da apposite tabelle, redatte in base all'itinerario per il giro, approvate dai competenti Uffici del genio civile, viste le disposizioni del presente articolo; b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica, tanto negli Uffici metrici permanenti come in quelli temporanei; c) i 3/5 dell'ordinaria indennità di missione per ognuno dei giorni in cui, in conformità dell'itinerario per il giro della verificazione periodica dei pesi e delle misure debitamente approvato e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei Comuni escluso il capoluogo del distretto; d) l'ordinaria indennità di missione per ogni altro giorno compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario, l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono le indennità ai sensi del comma a) dell'articolo seguente; e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma a) per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro, comprese quelle necessarie per soddisfare alle prescrizioni dell' (comma 5°). Tutti i compensi suddetti saranno corrisposti dal Ministero anticipatamente nella misura di 4/5 e, nel resto, dopo ultimato il giro della verificazione periodica e trasmessi i documenti contabili giustificativi. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1793, N. 734.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 80 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' di lire dieci per ciascun Comune, stabilita dall'art. 139 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, fermi restando i compensi supplementari di cui nel R. decreto 11 agosto 1909, n. 623, e' elevata a L. 12, 15 e 18 per i Comuni dei distretti metrici del Regno ordinati rispettivamente nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª dell'annessa tabella, che fa parte integrale del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno vigore fino a tutto l'anno solare successivo a quello nel quale avra' luogo la pubblicazione della pace".
  • Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
  • Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-139