Art. 126
RegolamentoTitolo XI

Art. 126

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In vigore dal 1 gen 1910
A verificazione compiuta, se il peso indicato è esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale incide all'estremità del cannello un bollo a stemma Reale che viene ripetuto sul rigonfiamento; incide altresì l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero corrispondente a quello del certificato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-126