Regolamento›Titolo XI
Art. 118
118 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Nella verificazione si prendono in esame tre punti fissati normalmente dal laboratorio centrale metrico, fra cui sempre uno dei fondamentali, se esso è segnato sullo strumento; di più si verifica qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cerca di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio centrale, riscuotendo, a seconda dei casi, i diritti indicati nella tariffa di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-118