Regolamento›Titolo X
Art. 115
115 / 166In vigore dal 29 giu 1986
Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell' e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
- La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati: [...] c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
- La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte: [...] c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-115