Regolamento›Titolo X
Art. 112
112 / 166In vigore dal 1 gen 1910
I lavori d'oro e d'argento, le verghe e i pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, i campioni di ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici che non hanno laboratorio di saggio.
In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazone colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta ed in piego assicurato, all'ufficio metrico più vicino fra quelli indicati all' provvisti di laboratorio per il saggio, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da quest'ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-112