Art. 107
RegolamentoTitolo X

Art. 107

107 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà al saggiatore la facoltà di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-107