Regolamento›Titolo X
Art. 107
107 / 166In vigore dal 1 gen 1910
Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà al saggiatore la facoltà di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-107