Regolamento›Titolo IX
Art. 102
102 / 166In vigore dal 1 gen 1910
L'importo delle verghe predette, risultante da apposita liquidazione fatta dalla R. zecca, viene da questa versato nella sezione della R. tesoreria provinciale di Roma per conseguire il rilascio di un vaglia del tesoro, a favore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, commutabile in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo «Entrate eventuali dell'Amministrazione demaniale per prodotto ottenuto dalla vendita di oggetti confiscati».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-102