Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 1909
Sulla proposta del ministro della guerra: N. II (Dato a Roma, il 7 gennaio 1909), col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dei servizi vari della brigata specialisti del 3° reggimento genio presso Bracciano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-07;2#art-1